In questa sezione puoi prenotare un appuntamento con l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Santa Maria a Vico
L’Ufficio Anagrafe riceve solo su appuntamento, si raccomanda la massima puntualità.
Se a causa di un imprevisto non fosse possibile presentarsi all’appuntamento, invitiamo a telefonare al numero 0823 759558 per annullarlo.
Appuntamento per il rilascio della Carta di Identità Elettronica – CIE
Prima di prendere un appuntamento per il rilascio di una CIE leggi le seguenti informazioni
La CIE non viene consegnata al momento della richiesta, come avveniva con il documento cartaceo, ma è stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di Roma e spedita direttamente al cittadino entro 7 giorni dalla richiesta, tramite raccomandata, presso il Comune o ad un indirizzo da lui indicato al momento della richiesta.
L’operatore dell’anagrafe rilascerà al titolare della carta una ricevuta con valore di documento di riconoscimento fino al ricevimento del nuovo documento.
Le CIE, per le quali è stata richiesta la consegna al Comune, potranno essere ritirate durante gli orari di apertura al pubblico.
Il documento potrà essere consegnato esclusivamente al cittadino o a persona da lui appositamente incaricata, all’atto del rilascio della suddetta ricevuta.
Chi può richiederla
Tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti nel Comune di S. Maria a Vico, anche minorenni.
I non residenti nel Comune di Santa Maria a Vico, che siano impossibilitati a recarsi nel proprio Comune di residenza, possono richiedere la carta d'identità facendone richiesta all'Anagrafe, previo “nulla-osta” da parte del Comune di residenza.
Cosa occorre
Per il rilascio della CIE è necessario presentarsi con:
- carta d'identità scaduta o deteriorata oppure la denuncia di smarrimento/furto da presentare in originale;
- codice fiscale;
- una fototessera o una fotografia digitale che potrà essere consegnata direttamente allo sportello tramite WhatsApp, via e-mail o chiavetta USB (si ricorda che la foto deve essere frontale, senza occhiali scuri, definizione immagine: almeno 400 dpi - dimensione del file: massimo 500kb - formato del file: JPG)
In caso di primo rilascio, smarrimento/furto presentarsi con un documento d'identità valido (passaporto, patente, libretto di pensione con foto).
Nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto di un documento d'identità personale dovrà presentarsi con due testimoni, che conoscono personalmente il richiedente, maggiorenni, di cittadinanza italiana o se stranieri residenti in Italia, capaci di agire, in possesso di un valido documento di riconoscimento.
I cittadini stranieri non comunitari devono mostrare il permesso di soggiorno, in quanto la durata della CIE può variare a seconda della tipologia del permesso in loro possesso.
Il richiedente deve presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe al momento della richiesta e, se si tratta di minore, deve essere accompagnato da almeno un genitore.
Per i minori di anni 18, la carta d'identità deve essere richiesta da almeno un genitore che deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe. Serve l'autorizzazione di entrambi i genitori per renderla valida per l'espatrio (Atto di assenso); nel caso in cui non sia possibile ottenere l'assenso di entrambi i genitori, il documento verrà rilasciato non valido per l'espatrio.
L'atto di assenso di cui al paragrafo precedente deve essere consegnato personalmente presso lo sportello dal genitore che lo rilascia oppure spedito tramite posta elettronica certificata, da un indirizzo personale, riconducibile al soggetto, all'indirizzo del Comune esposto a fondo pagina.
Ai cittadini stranieri viene rilasciato il documento non valido per l'espatrio. Anche per i minori stranieri il documento deve essere richiesto da un genitore.
Costi
Il costo della CIE, previsto in euro 22,00 dovrà essere versato direttamente allo sportello a mezzo POS tramite il circuito PagoPA; in alternativa, tramite bollettino PagoPA rilasciato allo sportello e, solo in casi residuali, sul conto corrente postale n. 11577822 intestato al Comune di Santa Maria a Vico, con la causale ”Diritti per emissione CIE, nome e cognome del titolare”.
Per procedere con la prenotazione compila il form sottostante scegliendo come servizio di prenotazione la dicitura “CIE”
Appuntamento per il rilascio di certificati anagrafici
Prima di procedere con la prenotazione di un appuntamento per un certificato anagrafico leggere le informazioni riguardo ai certificati anagrafici e all’imposta di bollo.
Dal 15 novembre 2021, è possibile richiedere i certificati anagrafici direttamente on line, gratuitamente, visitando il seguente sito:
Certificati anagrafici on line https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
In alternativa, è possibile richiedere certificati agli uffici, come spiegato in seguito:
I certificati anagrafici hanno il costo di una marca da bollo da euro 16,00 (si tratta di un’imposta che viene interamente incassata dallo Stato), ad eccezione di quelli che una norma di legge prevede che siano esenti.
Se il certificato viene rilasciato in bollo, il richiedente deve essere in possesso di una marca da Euro 16,00 già al momento della richiesta del certificato in quanto l'imposta di bollo deve essere assolta al momento del rilascio del certificato.
Sono sempre esenti dal pagamento dell’imposta di bollo tutti i certificati di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, morte).
I certificati anagrafici rilasciati possono essere esenti per uno dei seguenti usi a cui sono destinati:
- Art. 19 Legge 06/03/1987 n. 74 – Trascrizione atti di pignoramento immobiliare o crediti per alimenti
- Art. 11 tab. B d.P.R. 642/1972 – Scuola e borse di studio
- Art. 12 tab. B d.P.R. 642/1972 – Procedimenti giurisdizionali e amministrativi
- Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Interdizione, amministratore di sostegno; se il richiedente è parte processuale
- Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Tutela minori, adozione, filiazione, affidamento
- Art. 15 d.P.R. 601/1973 – Mutui a medio e lungo termine già concessi
- Art. 82 d.Lgs. n.117/2017 - Volontariato per fini di solidarieta' iscritti agli appositi registri
- Art. 19 L.74/1987 – Separazione e divorzio e nei casi di accordi che riguardino solo minori
- Art. 16 d.P.R. 601/1973 – Procedimenti del credito artigiano, cinematografico e teatrale se già concessi
- Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24E/16 (S) – Notifica atti giudiziari richiesta da avvocati
- Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 – Atti e provvedimenti del processo penale
- Art. 30, c.6, d.Lgs.286/98 - Ricorso contro diniego a ricongiungimento famigliare e rilascio permesso di soggiorno
- Art. 21 bis d.P.R. 642/1972 – Aiuti al settore agricolo
- Art. 27 bis tab. B d.P.R. 642/1972 e art. 82 c.5 d.Lgs 117/2017 (S) – Onlus, CONI, e società sportive
- Art. 3 tab. B d.P.R. 642/1972 - Procedimenti in materia penale e pubblica sicurezza
- Art. 66 c.6 bis d.L. 331/1993 – Atti e documenti delle società cooperative edilizie
- Art. 32, c.1, disp. Att. C.p.p. – Recupero crediti del difensore d’ufficio
- Art. 7 c. 5 L. 405/1990 – Documenti di Stato Civile
- Art. 8 bis tab. B d.P.R. 642/1972 – Società sportive
- Art. 9 tab. B d.P.R. 642/1972 – Certificati per pensioni estere.
L’indicazione dell’esenzione è obbligatoria e deve essere indicata dal richiedente utilizzando il seguente modulo
Il documento rilasciato senza la marca da bollo riporta la tipologia di esenzione e se viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sul certificato, sia l’utilizzatore del certificato che chi lo riceve possono essere chiamati a risponderne tramite sanzioni erogate dall’Agenzia delle Entrate.
I certificati di famiglia storici, che necessitano ricerche negli archivi comunali, richiedono un tempo di attesa per il ritiro di circa tre giorni dalla richiesta.
Per procedere con la prenotazione compila il form sottostante scegliendo come servizio di prenotazione la dicitura “Certificati Anagrafici”
ATTENZIONE: Tutti i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro, fatta eccezione per i casi in cui la legge prevede delle esenzioni specifiche. La marca da bollo deve essere acquistata dall’interessato prima di recarsi agli sportelli dell’anagrafe.
Informativa procedura per matrimonio civile o religioso
I matrimoni vengono celebrati dall'Ufficiale dello stato civile (Sindaco o suo delegato).
La data e l'orario devono essere concordati con l'Ufficiale dello Stato Civile che fisserà l'appuntamento secondo le disponibilità.
Gli sposi devono presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita presso la casa comunale con due testimoni maggiorenni, il cui valido documento d'identità in copia è stato precedentemente consegnato presso l'ufficio addetto insieme a quello degli sposi.
Il matrimonio può essere celebrato non prima di 11 giorni e non dopo 180 giorni dal compimento (affissioni) delle pubblicazioni di matrimonio.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere il Nulla Osta.
La procedura è la stessa di quella del matrimonio civile, con l'unica differenza che, al momento della presentazione della richiesta di pubblicazione, gli sposi dovranno presentare il modello rilasciato dal parroco.
Anche per matrimonio acattolico la procedura è la stessa di quella del matrimonio civile, con la differenza che gli sposi dovranno comunicare anche il nominativo del Ministro di culto e gli estremi del decreto ministeriale da cui risulti l'approvazione della nomina.
Col termine pubblicazione di matrimonio si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello stato civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
È indispensabile che gli interessati contattino l'ufficio addetto con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio.
Il procedimento si divide in tre fasi:
1. Avvio della pratica di matrimonio. La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente o tramite persona che da essi ha ricevuto l'incarico con procura speciale, all'Ufficio di stato civile dove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale. Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono essere muniti della richiesta del Parroco/Ministro del culto. La richiesta di pubblicazione è resa dagli sposi senza la presenza di testimoni.
2. Istruttoria. La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi è acquisita d'ufficio presso i Comuni di nascita e di residenza.
3. Esposizione delle pubblicazioni. Completata l'acquisizione della documentazione necessaria l'Ufficiale dello stato civile provvede a trasmettere la pubblicazione all'Albo Pretorio. L'Ufficiale dello stato civile richiederà analoga procedura al Comune di residenza dello/a sposo/a se diverso da Acerra.
Le pubblicazioni devono rimanere pubblicate, nei siti Internet dei Comuni di residenza di entrambi gli sposi, per almeno 8 giorni.
Validità
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. La celebrazione può avvenire in qualsiasi Comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati dovranno provvedere, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nulla osta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro del culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.
Requisiti:
- Essere maggiorenni; per le donne che avessero contratto precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso.
Documentazione:
La documentazione a comprovare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi, verrà acquisita d'ufficio presso i comuni di Nascita e di Residenza.
Presentarsi nei giorni stabiliti per sottoscrivere il verbale di pubblicazione muniti di marca da bollo da € 16,00 (n° 2 marche da bollo se uno dei nubendi è residente in altro comune).
Trascorsi i termini di legge per le affissioni delle pubblicazioni, potrà essere rilasciato il Nulla Osta per la celebrazione del Matrimonio.
Il certificato di eseguite pubblicazioni/ nulla osta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo alla scadenza delle pubblicazioni.
Normativa di riferimento:
- Codice Civile articolo 84 e seguenti
- Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12, della legge 15.5.1997, n.127"
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all'Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica.
Il nulla-osta
Essendo le condizioni per contrarre il matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse.
Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità).
Può essere rilasciato:
• dall'Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura Italiana competente
oppure
• dall'Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero.
Nota bene:
il nulla-osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
Nel caso in cui la cittadina straniera presenta sul nulla-osta un cognome discordante da quello originale(acquisito per matrimonio) deve assolutamente esibire un certificato rilasciato dalla competente Autorità, con l'esatta indicazione del cognome.
Prevede la possibilità di sostituire il nulla-osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese per i cittadini di uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Monaco del 5/9/1980.
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
È indispensabile che gli interessati contattino l'ufficio di Stato Civile con congruo anticipo (30-60 giorni), rispetto alla data prevista per il matrimonio, per sottoscrivere l'autocertificazione.
Completata l'acquisizione della necessaria documentazione devono recarsi presso l'ufficio Matrimonio nei giorni prefissati per redigere il verbale di Pubblicazione con marca da bollo da € 16,00.
Regime Patrimoniale
I nubendi devono far presente il regime patrimoniale scelto:
- Comunione bei beni
oppure
- Separazione dei beni
Normativa di riferimento:
- Codice Civile art.116
- Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, n.19 del 7.8.2009, avente oggetto "Legge 15.7.2009, n.94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile"
- Legge n.1195 del 13.10.1965: "Scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d' America"
- Legge n.950 del 19.11.1984: "Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980"
- Legge n. 218 del 30.5.1995: " Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" art. 27
- Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
- Legge n.233 del 27.9.2002: "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte dei cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e 11 aprile"
Come richiedere le certificazioni e le informazioni inerenti l’Ufficio Stato Civile:
– inviare la richiesta tramite Email all’indirizzo prenotazionistaciv@comunesantamariaavico.it specificando come oggetto del messaggio “Prenotazione Appuntamento per Ufficio Stato Civile”
– chiamare al numero 0823-759561 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00