L’attività amministrativa degli Enti si esercita in ossequio ai principi generali di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.
Il diritto di accesso, attuativo del principio di trasparenza, è regolamentato dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, dagli articoli da 22 a 28
Possono accedere ai documenti amministrativi “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata rivolta all’Amministrazione che ha formato il documento, al fine di esaminarlo o estrarne copia.
La Pubblica Amministrazione, nel caso in cui ritenga di non dover accogliere la richiesta, può respingerla se la stessa ha ad oggetto documenti esclusi dal diritto di accesso, limitarla in riferimento ad alcuni dei documenti richiesti, o differirla laddove la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.
Se decorrono inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta.
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Modello di istanza di accesso ex Legge 241 1990
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Riferimenti normativi: