Il Sindaco
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n.1324, 5 maggio 1952, n.405 e 27 dicembre 1956, n.1441;
rende noto che
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi entro e non oltre il 31 LUGLIO prossimo negli elenchi comunali.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
e) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Allegati: Modello di domanda di iscrizione