Il Sindaco
Visti gli articoli 16, 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244;
Visto l’articolo 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n. 2600/L, in data 1° febbraio 1986 e n. 11, in data 10 febbraio 1992;
rende noto
che da oggi e fino al 20 corrente mese sono depositati nell’Ufficio comunale:
a) gli elenchi predisposti dall’ufficiale elettorale per la revisione semestrale delle liste, insieme con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;
b) il verbale dell’ufficiale elettorale comunale relativo alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell’assegnazione degli interessati alle singole sezioni nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.
Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti.
Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dall’ufficiale elettorale comunale, nonché contro il verbale di cui sopra e contro l’assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione elettorale Circondariale (C.E.Ci.), non oltre il 20 corrente mese, con le modalità di cui all’art. 20 del testo unico sopracitato.
Santa Maria a vico, 11 aprile 2022