Il 13 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo D.P.C.M. (Decreto) sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.
Si invita alla lettura integrale del testo del Decreto, compreso l’allegato e si sintetizzano le nuove misure, valide dal 14 ottobre al 13 novembre 2020.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 – testo
Allegati al DPCM 13/10/2020 – testo
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Divieto di feste private al chiuso o all’aperto
Sono vietate le feste private al chiuso o all’aperto, fatte salve quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose, che possono svolgersi con la presenza massima di 30 persone;
Si raccomanda di non invitare a cene, pranzi, feste più di 6 ospiti.
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Prescrizioni per ristoranti e bar
Ristoranti e bar chiudono alle ore 24:00;
Dalle 21.00 sarà vietato consumare in piedi all’aperto;
Restano chiuse le sale da ballo e le discoteche, sia all’aperto che al chiuso.
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Divieto di gite scolastiche e similari
Sono vietate le gite scolastiche, i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
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Obbligo di mascherine in luoghi chiusi o all’aperto
È fatto obbligo di indossare mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione di quando si è soli.
Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
iene inoltre fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
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Manifestazioni pubbliche
Sono consentite solo in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze prescritte e le altre misure di contenimento.
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Accesso a luoghi di culto
Occorre rispettare le apposite misure organizzative per evitare assembramenti.
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Musei, istituti e luoghi della cultura
È possibile visitare i musei, istituti e luoghi culturali in genere del territorio regionale, a condizione che sia garantita la fruizione in modalità contingentata o tale da evitare assembramenti e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
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Cinema e concerti
È consentito recarsi al cinema o partecipare a concerti, ma con i seguenti limiti:
massimo 200 partecipanti al chiuso, 1000 all’aperto, ferma restando il vincolo inderogabile di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere.
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Stadi
Il pubblico può partecipare alle competizioni sportive occupando al massimo il 15% dei posti dell’impianto sportivo e, comunque, non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso; va inoltre garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso.
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Sport
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, espletati a carattere amatoriale.
Gli sport di contatto sono consentiti solo per le società professionistiche, a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).