Manutenzione e pulizia aree e immobili – Ordinanza n. 26

L’Ordinanza sindacale n. 26 del 20 aprile 2020, pubblicata integralmente a fondo pagina, impone, con decorrenza immediata,

  • ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
  • ai proprietari ovvero coloro che siano titolari di diritti reali di godimento di aree verdi in genere incolte, abbandonare od aree artigianali, industriali, ecc dismesse;
  • agli amministratori degli stabili con annesse aree di pertinenza destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
  • ai proprietari ovvero coloro che siano titolari di diritti reali di godimento di immobili con o senza recinzione;
  • ai responsabili dei cantieri edili;
  • ai proprietari ovvero coloro che siano titolari di diritti reali di godimento di aree a verde in genere in edificate recanti depositi temporanei permanenti all’aperto;
  • ai proprietari ovvero coloro che siano titolari di diritti reali di godimento di aree verdi in genere;
  • ai proprietari ovvero coloro che siano titolari di diritti reali di godimento di lotti urbanizzati e non edificati;

di procedere alla periodica manutenzione dei siti suddetti mediante i seguenti interventi:

  1. Sfalcio periodico della vegetazione fino ad un’altezza di metri 4,50 dal suolo e mantenimento della stessa in condizioni di decoro e salubrità al fine oltretutto di non restringere o danneggiare la strada ed abbiano, in ogni caso, un impatto estetico compatibile con il normale decoro urbano. Tale operazione dovrà comunque essere fatta con regolarità;
  2. Taglio dei rami delle piante radicate sui fondi privati e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada e di altre vie di comunicazione (infrastrutture ferroviarie);
  3. Rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
  4. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
  5. Sgombero dei fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
  6. Rimozione e smaltimento, in conformità alla normativa vigente, di eventuali rifiuti presenti sul terreno o sistemazione con eventuale ricovero all’interno di locali di proprietà dei materiali temporaneamente non utilizzati;
  7. Sistemazione dei materiali abbandonati sui fondi privati;
  8. Pulizia delle aree comuni dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private, e, ove necessario, procedere all’installazione di una recinzione atta ad evitare l’abbandono di rifiuti;
  9. Mantenimento in perfetto stato di pulizia e di cura dei vasi, fioriere private poste sul suolo pubblico;
  10. Manutenzione delle facciate esterne degli immobili al fine di evitare la presenza di vegetazione spontanea e garantire il decoro e l’immagine dello stesso, nonché lo stato di conservazione delle strutture edili a tutela della pubblica e privata incolumità;
  11. Pulire e mantenere gli immobili disabitati, cantieri edili, opifici e installare, ove necessario, specifici accorgimenti tecnici quali griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di volatili, roditori e animali in genere al fine di garantire e preservare la salute pubblica.

 

Ordinanza sindacale n. 26/2020